Gasparotto Manuel - Perito Industriale
 
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Il faticoso iter dell’impianto fotovoltaico

 

Esiste un diritto delle fonti rinnovabili? Sembrerebbe di no vista la estenuante trafila delle procedure amministrative e le problematiche legali che possono sorgere per la realizzazione di impianto FV industriale

Negli ultimi anni, in Europa, le energie rinnovabili sono oggetto di espressi provvedimenti legislativi e di politiche di incentivazione statali il cui fine generale è quello di definire una politica di uso razionale dell’energia .


Si potrebbe parlare di “diritto delle fonti rinnovabili” come di una branca del diritto dell’energia se si considera la necessità di regolamentare un mercato che a livello mondiale e soprattutto europeo rappresenta una tra le più remunerative fonti di business.


Per quanto concerne poi gli aspetti legali connessi alla fattibilità di un’operazione d’investimento che abbia ad oggetto lo sviluppo e la realizzazione di un impianto industriale fotovoltaico, sono diversi i campi del diritto in cui il business lawyer è tenuto ad operare: dal diritto amministrativo al societario, dalla normativa ambientale alla contrattualistica internazionale di settore fino a sconfinare alla normativa tecnica industriale e al ricorso al c.d. project finance.

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Speciale 37/8: La sicurezza non si raggiunge moltiplicando le carte

 

Sull'argomento si è già scritto tutto e il contrario di tutto.
Il che significa che si è creata confusione, certo poco producente sotto il profilo normativo, ma anche e soprattutto sotto il profilo operativo.
Nei giorni scorsi mi ha colpito l’affermazione di un installatore che, alla mia domanda “che cosa ne pensa della nuova normativa sulla sicurezza degli impianti?”, mi ha risposto che la vera differenza è di tipo ideologico: “l’impressione è che oramai non sia più prioritario realizzare bene gli impianti, ma compilare bene le certificazioni”.

La risposta mi ha colpito e mi ha fatto riflettere perché, effettivamente, salta agli occhi che il nuovo decreto ministeriale ha un’impostazione sostanzialmente burocratica e lascia pensare che la sicurezza dipenda da una serie di adempimenti formali piuttosto che dalla competenza tecnica e dalla capacità di realizzazione.
Tutto ciò potrebbe essere interpretato come un segno dei tempi, tuttavia l’importante è non fraintendere ed essere consapevoli che la sicurezza non si raggiunge moltiplicando le carte.

Quindi, al di là delle parole, dal 27 marzo il tanto criticato decreto 37/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico si confronta con la realtà e gli installatori hanno tirato un sospiro di sollievo, non tanto perché il nuovo decreto riordini veramente la disciplina sull’impiantistica ma sostanzialmente perché toglie di mezzo il famoso Capo V del Testo Unico Edilizia.
Tutti ricordiamo l’iter tortuoso e disseminato di continui “stop and go” del nuovo decreto, i rilievi della Corte dei Conti che, di fatto, ne ha impedito la pubblicazione entro il 31 dicembre scorso, la mancata volontà da parte del Consiglio dei Ministri di inserire la proroga del Capo V nel decreto milleproroghe di fine anno e la conseguente entrata in vigore della norma il 1° gennaio 2008.
Nella categoria c’è stata l’alzata di scudi poiché si è vista esposta al pericolo del Testo Unico Edilizia, ma poi è arrivata la salvezza in zona Cesarini, come direbbero gli appassionati di calcio, con l’approvazione di un emendamento in sede di conversione del decreto milleproroghe che ha dato il tempo al DM 37/08 di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ma andiamo per ordine e vediamo quali sono i principali elementi del tanto criticato decreto.

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